Allegato
A dell’Atto Costitutivo redatto a Catania il giorno 25 Luglio 2006
Statuto del Coordinamento Regionale del Sicilia della Lidap-Onlus
Art.
1 - Costituzione
1 Viste le norme dello statuto della Lega Italiana contro i Disturbi
d’ansia, d’Agorafobia e di Attacchi di Panico, Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale (di seguito detta Lidap-Onlus o Lidap nazionale) inerenti
la costituzione dei Coordinamenti Regionali, è costituito con la sede
in Catania – via Fanti d’Italia, 29 – 95126, e sedi operative in Catania
via Siena 1, Siracusa via Villa Ortisi 1, Messina via Industriale 56,
il Coordinamento Regionale del Sicilia della Lega Italiana contro i Disturbi
d’ansia, d’Agorafobia e di Attacchi di Panico, organizzazione di volontariato
che agisce nei limiti della legge 11 Agosto 1991, n. 266, di seguito
detto CR SICILIA della Lidap-Onlus, CR o associazione.
2 Il CR SICILIA della Lidap-Onlus:
è una associazione di pazienti ed ex pazienti gestita e diretta esclusivamente
da persone con i disturbi sopra indicati;
persegue,operando su tutto il territorio regionale finalità di solidarietà
sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone
con disturbi d'ansia, di agorafobia e di attacchi di panico;
In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche
che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere
divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato
che operino in identico o analogo settore ai sensi dell’art.5 comma 4
legge 266/91
3 L’Associazione non ha fini di lucro.
4 L’Associazione ha durata illimitata.
5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la
sede nell'ambito
della stessa città o in altre città della Regione Sicilia.
Art.
2 - Attività
- Il CR SICILIA della Lidap-Onlus svolge le seguenti attività:
- realizza tutte quelle iniziative che, nell'ambito della cultura della
solidarietà e dell'utilità sociale, promuovano la sensibilizzazione
e l'impegno per il diritto alla salute, relativamente ai disturbi di
attacchi di panico (dap), all'ansia, all’agorafobia ed alle fobie in
genere;
- opera per dare visibilità ai disturbi suddetti e ai loro aspetti
invalidanti, anche in ambito lavorativo, attraverso la conoscenza,
l'informazione corretta, la sollecitazione e la collaborazione alla
ricerca, nonché l'individuazione di tutti gli strumenti utili alla
tutele, alla guarigione ed alla prevenzione;
- demanda alla Lidap nazionale la formazione nel campo
dell’auto mutuo aiuto sia all’interno che all’esterno della struttura
associativa come indicato nell’articolo 2, terzo paragrafo, dello Statuto
nazionale.
- fornisce sostegno ai soggetti interessati ed ai loro famigliari,
con i servizi di ascolto telefonico promossi dalla Lidap nazionale,
con i gruppi di accoglienza, i gruppi di auto mutuo aiuto e attraverso
la diffusione di materiale informativo. Tali scopi possono essere realizzati
sia con strumenti tradizionali che attraverso internet;
- promuove la conoscenza ed il riconoscimento della valenza terapeutica
dei gruppi di auto mutuo aiuto. In quest'ambito si prevede anche la
collaborazione con altre associazione ed iniziative, rivolte alla risoluzione
di esperienze di sofferenza e di disadattamento;
- organizza interventi presso la comunità regionale e le sue istituzioni,
affinché si attivino misure economiche, legislative, di assistenza
sociale e socio-sanitaria in genere, di inserimento e tutela in ambito
lavorativo, per i soggetti portatori dei suddetti disagi; a tal fine
propone alle istituzioni regionali progetti mirati alla realizzazione
degli scopi suddetti;
- stimola la classe medica ed i settori di assistenza sociale e socio-sanitaria,
per un miglioramento delle conoscenze e delle tecniche per la prevenzione,
la diagnosi precoce e le cure efficaci, relativamente ai disturbi suddetti,
anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento;
- collabora con altre associazioni di volontariato ed onlus, della
regione, per l'elevazione della dignità umana dei soggetti affetti
dai suddetti disturbi, per l'aumento della comprensione, della tolleranza
e del sostegno dei disagi; per l'organizzazione di eventi ed, iniziative
reciprocamente utili alla crescita ed alla visibilità delle singole
esperienze associative;
- promuove la ricerca scientifica sul dap.
- Ogni altra attività a livello regionale utile al perseguimento delle
finalità sopra riportate.
Art.
3 - Soci
- Sono aderenti all’associazione:
- Soci ordinari;
- Soci onorari.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
- La gestione organizzativa del tesseramento è demandata alla Lidap
nazionale. Il CR SICILIA della Lidap-Onlus potrà concordare con la
Sede centrale iniziative locali atte a promuovere e incentivare l’adesione
all’associazione.
- Sono soci ordinari della Lidap-Onlus tutti coloro che sono affetti
o sono stati affetti da disturbi d'ansia, d’agorafobia, d'attacchi
di panico e/o da fobie, che sottoscrivono lo statuto della Lidap nazionale
e che si impegnano a condividere le finalità associative. I soci della
Lidap-Onlus che risiedono sul territorio della Regione Sicilia sono
automaticamente soci del CR SICILIA della Lidap-Onlus.
- Chi intende aderire all'associazione in qualità di socio ordinario
deve rivolgere un'apposita domanda al Consiglio Direttivo Nazionale
(CDN). I disturbi di cui al comma 2 dovranno essere confermati tramite
un colloquio con un terapeuta accettato dalla Lidap-Onlus. Il CDN,
a suo insindacabile giudizio, potrà respingere la domanda di iscrizione;
in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo Nazionale non è
tenuto ad esplicitarne la motivazione. L’iscrizione decorre dalla data
di delibera del CDN.
- La qualità di socio onorario viene conferita dall'Assemblea nazionale
dei soci a coloro che abbiano contribuito nell'ambito scientifico,
culturale, umano e sociale agli scopi della Lidap-Onlus.
- Coloro che, pur in assenza dei disturbi indicati al comma 2, sostengono
la Lidap-Onlus attraverso delle contribuzioni in denaro o una attività
in favore del l'associazione, rivestiranno la qualifica di simpatizzante,
sostenitore o emerito.
- E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa o delle contribuzioni
volontarie entro l’anno di riferimento;
- morte;
- vioSiciliani gravi e ripetute delle norme del presente statuto e
dello statuto nazionale, delle finalità associative o per indegnità.
Tale provvedimento è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
In questo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide
in via definitiva.
Art. 4 - Diritti ed obblighi dei soci
- E' previsto per gli associati o i partecipanti maggiori di età il
diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega
per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti
(a patto che non siano in contrasto con lo statuto e i regolamenti
nazionali), a votare per la nomina degli organi direttivi locali dell'associazione,
a essere eletti nelle cariche associative, a svolgere il lavoro preventivamente
concordato e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
- I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e
di quello nazionale, a pagare le quote associative nell’ammontare
e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale. I soci si
impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività
di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Art.
5 - Organi
- Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea regionale;
- il Consiglio Direttivo Regionale (CDR);
- il Presidente
Art.
6 - Assemblea regionale
- L’Assemblea regionale è costituita da tutti i soci della regione.
- Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno prima della
convocazione dell’Assemblea nazionale e ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga necessario.
- Le riunioni sono convocate dal Presidente, con avviso contenente
l’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, il giorno,
il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, almeno 15
giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera
o e-mail); le convocazioni d’urgenza possono essere effettuate a mezzo
telegramma almeno 7 giorni prima della riunione.
- La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno
un terzo dei soci o dalla maggioranza del CDR; in tal caso il Presidente
deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione
entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
- L'Assemblea regionale si considera validamente costituita in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni
sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In prima convocazione
si considera l’Assemblea regionale validamente costituita con un minimo
del 50% più uno dei soci iscritti della regione e le delibere saranno
valide se si raggiunge la maggioranza semplice dei votanti.
- Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie devono
essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati,
mentre l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione
e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato
con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
- L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo Regionale determinandone
il numero;
- approvare il programma di attività proposto dal CDR;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di
cui al successivo articolo 14;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione regionale.
Art. 7 - Consiglio Direttivo Regionale
- Il CDR è eletto dall’Assemblea regionale ed è composto da un minimo
di 3 a un massimo di 7 membri scelti tra i soci. In esso devono essere
rappresentate tutte le realtà provinciali dove operano gruppi di auto
mutuo aiuto. Qualora si rendesse necessario reintegrare membri del
CDR dimissionari il Consiglio Direttivo Regionale provvede a sostituirli
nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare
seguono nella graduatoria della votazione.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.
- Le riunioni sono convocate dal Presidente, con avviso contenente
l’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, il giorno,
il luogo e l’ora, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione
via e-mail.
- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo
dei soci o dalla maggioranza del CDR; in tal caso il Presidente deve
provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro
7 giorni dal ricevimento della richiesta.
- I membri del CDR decadono dall’incarico se si assentano immotivatamente
per più di tre volte consecutive; il CDR può autorizzare preventivamente
un’assenza di un suo membro.
- Il CDR è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno
dei componenti e possono partecipare alle sue riunioni, in qualità
di uditori, tutti i CL della regione e i membri del CDN. Inoltre possono
essere invitati a partecipare alle riunioni, in qualità di esperti,
soci, sostenitori e terapeuti.
- Il Consiglio Direttivo Regionale ha i seguenti compiti:
- su proposta del Presidente nomina il Tesoriere;
- delibera in ordine all’assunzione di personale, nel rispetto dei
limiti di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 266/91;
- assegna al proprio interno e, eventualmente all’esterno, incarichi
concernenti il funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile
dell’associazione;
- fissa le norme per il funzionamento dell’associazione; a tal fine
potrà essere redatto apposito regolamento;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea regionale i bilanci preventivo
e consuntivo annuali;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dalle Assemblee nazionale
e regionale, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone
la spesa;
- si adopera per essere da tramite tra le Realtà locali e la Sede nazionale;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza
adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della
stessa città o in altre città della Regione Sicilia;
- per garantire l’autosostenibilità delle iniziative promosse a livello
regionale, il Consiglio Direttivo Regionale definirà con la Sede centrale
l’assegnazione del 50% delle quote associative regionali nonché parte
dei fondi raccolti localmente dal CR medesimo, come indicato nell’articolo
10, comma 5, dello statuto nazionale.
Art.8 - Presidente
- Il Presidente (già denominato Segretario di Coordinamento Regionale
a norma dello statuto nazionale), che è anche Presidente del Consiglio
Direttivo Regionale e dell’Assemblea regionale, è eletto da quest’ultima
tra i soci.
- Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 10 e
qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art 6, comma
4 e 7, comma 4.
- Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione regionale nei
confronti di terzi e in giudizio.
- Il Presidente, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1,
dello Statuto nazionale, è membro effettivo del Consiglio Direttivo
Nazionale della Lidap.
- Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea regionale e del CDR.
- In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza
del Consiglio Direttivo Regionale, sottoponendoli a ratifica nella
prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni
sono svolte dal componente del CD con più anni di appartenenza alla
LIDAP ONLUS.
Art. 9 - Tesoriere, Collaboratori Locali (CL)
- Il Tesoriere eletto dal CDR è colui che cura la gestione finanziaria
dell'associazione e ne tiene la contabilità ed effettua tutti gli adempimenti
fiscali, amministrativi e societari necessari e richiesti. Lo stesso
effettua la tenuta dei libri societari (Libro dei verbali e dell’Assemblee
e Libro soci) e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio
consuntivo entro il mese di marzo e quello preventivo entro il mese
di ottobre, accompagnandoli da idonea reSiciliane contabile.
- I Collaboratori Locali sono soci che il CDN nomina e revoca come
rappresentanti della Lidap-Onlus a livello provinciale o di zona. I
CL hanno il compito di coordinare l’attività dei gruppi e dei soci
nella loro zona ed essere da tramite con gli organismi dirigenti. Dove
le condizioni organizzative lo permettono è auspicabile che il CL costituisca
un coordinamento locale composto dai facilitatori e dai soci attivi
per la gestione comune di tutte le attività locali quali intervisione,
supervisione, rapporti con i terapeuti, iniziative pubbliche, tesseramento,
accoglienza, ecc. I CL si adoperano per essere da tramite tra i Soci
e gli Organi direttivi regionale e nazionale.
Art. 10 - Durata delle cariche e modalità di elezione
- Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni, possono essere
riconfermate e seguono la cadenza delle elezioni nazionali; per questa
ragione le assemblee elettive regionali dovranno precedere, di norma,
l’assemblea elettiva nazionale.
- Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere
del triennio medesimo.
- Ciascun socio ordinario può candidarsi a qualsiasi carica sociale.
Art.
11 - Risorse economiche
- L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e
lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative assegnate al CR;
- contributi dei privati e contributi dei soci:
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque
titolo.
- I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal
CDR.
- Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente
e del Tesoriere.
Art. 12 - Quota sociale
- La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente dal
CDN, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita
della qualità di socio. Deve essere versata entro il 28 febbraio di
ogni anno.
- I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono
partecipare alle riunioni dell’Assemblea regionale né prendere parte
alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono
essere eletti alle cariche sociali.
Art. 13 - Bilancio o rendiconto
- Ogni anno deve essere redatto, a cura del CDR, il rendiconto consuntivo
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea regionale che deciderà
a maggioranza dei voti.
- Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed
i lasciti ricevuti e deve coincidere con l’anno solare.
Art. 14 - Modifiche dello statuto regionale
- Le proposte di modifica allo statuto regionale, che non siano in
contrasto con lo statuto e le deliberazioni della Lidap nazionale,
possono essere presentate all’Assemblea regionale da uno degli organismi
dirigenti o da almeno un terzo dei soci.
Art.
15 - Norme di rinvio
- Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento
allo statuto nazionale della Lidap e alle vigenti disposizioni legislative
in materia.
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